Stiamo assistendo in questo periodo a cose mai viste, ignoranze istituzionali e non solo, approcci discutibili e pareri assurdi.
Per fare un po' di chiarezza pubblichiamo l'Art. 12 della Gazzetta Ufficiale:
DECRETO 7 settembre 2023 Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (23A05829) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2023)
Art. 12
Soggetti che concorrono alla alimentazione del FSE
1. Concorrono alla corretta alimentazione e all'aggiornamento del
FSE con i dati e documenti riferiti all'assistito, nei limiti di
responsabilita' e dei compiti loro assegnati, come indicati nel
presente decreto e ai sensi di legge, previa verifica dei dati
anagrafici dell'assistito nel sistema ANA:
a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche
del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso
le diverse articolazioni organizzative;
b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi
socio-sanitari regionali;
c) le strutture sanitarie autorizzate;
d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati
con il SSN, quando operano in autonomia.
2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno in cura l'assistito o
comunque gli prestano assistenza sanitaria, presso cui sono redatti i
dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari del
trattamento per finalita' di cura.
3. I soggetti di cui al comma 1 alimentano il FSE con i contenuti
di cui all'art. 3, entro cinque giorni dall'erogazione della
prestazione sanitaria e sono responsabili della mancata, intempestiva
o inesatta alimentazione.
4. Quando alimentano il FSE, i soggetti di cui al comma 1, tramite
apposita funzionalita', indicano se il dato o documento rientra nei
casi di cui all'art. 6 o se su di esso e' stato esercitato, al
momento dell'erogazione della prestazione, il diritto di oscuramento
ai sensi dell'art. 9.
5. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, anche l'assistito
puo' alimentare il FSE, limitatamente al taccuino di cui all'art. 5.









